IL CASO FRICANO: NOI L’AVEVAMO DETTO A FEBBRAIO

A differenza di altri giornali, noi le notizie le cerchiamo da soli, non aspettiamo che vadano nelle televisioni nazionali per pubblicarle. Puntualmente, come sempre del resto, quando avevamo  pubblicato l’articolo a Febbraio, nessuno ci ha dato importanza, ma a distanza di mesi: ecco i titoloni! Chissà se adesso l’amministrazione prenderà in esame il caso, visto che il Dottor Fricano, nonostante una condanna della Corte dei Conti, è responsabile dell’anticorruzione, sia a Bellaria, che a Molinella.

Ecco il testo del nostro articolo pubblicato il 20/02/2018

La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha condannato in primo grado un dipendente pubblico a risarcire quanto incassato per doppio incarico. Si tratta dell’attuale segretario generale del Comune di Bellaria Igea Marina, condannato per doppio incarico quando era segretario generale a Molinella.

Il caso (la sentenza è di fine maggio 2015) è quello di Danilo Fricano, segretario generale del comune di Molinella. Per lui i giudici (Presidente Di Murro, Consigliere Marco Pieroni e relatore Pagliara) chiamano in causa il decreto legislativo 165 del 2001.

Fricano sarebbe stato nominato dalla società Molinella Futura srl, interamente partecipata dal Comune, senza l’autorizzazione formale del Comune stesso di cui Fricano era dipendente. Per questo motivo, secondo i giudici contabili, l’impiegato deve ora versare alle casse del Comune di Molinella (sua amministrazione di appartenenza) quanto incassato negli anni in cui era a capo della società: in totale 70mila euro.

Gli avvocati di Fricano avevano portato a difesa una dichiarazione dell’allora Sindaco di Molinella, Bruno Selva, che spiegava di avere “autorizzato anno per anno il segretario generale Fricano, a svolgere le funzioni di Amministratore unico della società, verificandone l’assolvimento dei compiti”, ma secondo la Corte questa testimonianza, ai fini della decisione, è “irrilevante”.

La Corte dei Conti parla di “carenza di preventiva autorizzazione”, e in ogni caso, spiegano i magistrati, questa deve essere in “forma scritta” e “deve escludersi la possibilità di provvedimenti orali o impliciti”. Non è escluso che le difese facciano ricorso in appello contro la sentenza.

Sentenza Fricano


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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