“Passatopresente”. Ecco: il vero “peccato originale” !

Ignorantia legis non excusat

(L’ignoranza del diritto non può essere “mai” invocata come scusa)

250px-International_Criminal_Court_logo.svgAppunto, l’ignoranza non scusa; ciò, ancor più, leggendo le ultime considerazioni che cercano di motivare, di certo: invano, la supposta legittimità della rimozione del monumento “PASSATOPRESENTE”.

(Ecco, da subito, le precise parole dell’editoriale di Emanuele Polverelli sul “Nuovo”.) «Occorre sentire ancora più la responsabilità per una città, che non può essere lasciata alle turbe ideologiche del momento, come il caso del monumento rimosso attesta tanto più dopo la notizia che situazioni simili avevano visto come protagonisti proprio coloro che oggi fanno i censori di scelte opinabili ma del tutto legittime. Contro questi generici estremismi, c’è invece da mettere in gioco la passione per la propria terra e per il quotidiano. Quello che in una tornata amministrativa, dovrebbe essere protagonista assoluto del dibattito».

Verrebbe da ribattere che non sono generici ne estremi, ma non è questo che ci interessa; qui Polverelli si insedia, motu proprio, come giudice bollando il tutto come “turbe ideologiche”. Ma, cosa ben più grave, non conosce la vera tematica della questione, che non è nel merito, ma sulla legittimità dell’agire della Giunta sulla rimozione del monumento.

(Ora la dichiarazione del Sindaco Enzo Ceccarelli, nell’intervista  al “Nuovo”) «Non vedo veri argomenti contrari a questi nostri interventi, ma esternazioni di persone che non conoscono bene le cose».

E’ il Sindaco, ahinoi, che non ha una puntuale conoscenza della materia, probabilmente derivata da collaboratori non bene informati (più esattamente: non aggiornati!) su una materia normata per legge. Prima di “esternare” il Sindaco dovrebbe, perlomeno, informarsi accuratamente.

(Parole, parole ed ancora parole  di Emanuele Polverelli  sul solito “Nuovo”) «Quindi rimuovere un monumento sì, rimuovere l’altro no! Ohibò, cari compagni, che strano senso della storia avete».

E’ evidente che Polverelli non conosce la normativa vigente, e giocoforza, le sue parole risultano, anzi sono, vuote nel contenuto e nella forma che, quest’ultima, è anche sostanza.

(Paroleeeee, ancora, di Emanuele Polverelli sempre sul “Nuovo”.) «Se si sente davvero il bisogno di ripristinare l’opera (ma perché allora non anche quella dell’Ala?) si individui una collocazione più idonea. Vediamo chi e quanti lo richiedano, e si proceda di conseguenza».

Su questo non risulta che nessuno abbia affermato di non voler ricollocare l'”ALA”; sic!

(Affermazioni Mara Garattoni, nel discorso per il 25  aprile.) «Invito allora l’Amministrazione Comunale a considerare la ricollocazione del monumento, coinvolgendo anche le associazioni dei combattenti, l’ANPI, associazioni culturali……».

Anche Mara Garattoni sbaglia, non conoscendo le norme di riferimento che disciplinano la materia; infatti  le norme vigenti già prevedono la composizione della commissione; pertanto non è possibile alcuna deroga, anche se moralmente ed eticamente sostenibile.

  • Ecco quanto sarebbe emerso, se qualcuno si fosse preso, responsabilmente, l’onere, agile: ad onor del vero, di individuare le norme di legge che regolano questi interventi:

 

La legge n. 717/49, pur con successive modifiche ed integrazioni, reca “Norme per l’arte negli edifici pubblici”; detta legge è tuttora vigente e perciò ha, ancora oggi, piena e completa efficacia.

Per l’attuazione della citata legge occorre, altresì, fare riferimento al Decreto Ministeriale 23 marzo 2006 “Linee guida per l’applicazione della legge n. 717/49”; Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 29/gennaio/2007 (Supplemento ordinario n.21).

In sintesi:

– l’art. 1 della legge dispone che anche i Comuni devono destinare, per indicati edifici pubblici, il fondo di legge per l’abbellimento degli stessi edifici mediante opere d’arte (certamente, anzi ovviamente, per le Residenze Municipali);

– il medesimo art. 1 precisa che, qualora non si provveda all’esecuzione in sito di opera artistica  (come la scultura), il fondo deve essere devoluto all’acquisto di opere d’arte mobili;

– l’art. 2 precisa che la scelta dell’opera d’arte di cui all’art. 1, è effettuata con procedura concorsuale, da una apposita commissione alla quale devono obbligatoriamente partecipare il Soprintendente competente per i beni artistici e storici e due artisti di chiara fama.

Al bando, allora emesso da’Amministrazione Comunale sulla base della richiamata legge n. 717/49, fece seguito l’affidamento dell’esecuzione ed installazione dell’opera d’arte (monumento) previo l’obbligatoria proposta (vincolante e non semplicemente consultiva) della Commissione all’uopo costituita per effetto dell’art. 2 di cui sopra.

Ed ancora: l’opera d’arte deve essere collocata in un ambito tale da poter interagire con l’edificio della Sede Comunale, con reciproca influenza; conseguentemente l’ambito deve essere prossimo, se non contiguo all’edificio.

Ed allora: una semplice deliberazione della Giunta Comunale non può intervenire con un non ammissibile “impeto  amministrativo” su un’opera artistica come quella in esame; opera che è stata realizzata previo rispetto integrale e puntuale della procedura di legge ed a seguito di bando pubblico.

L’intervento disposto dalla Giunta, in modo semplicistico, è al di fuori del dettato di legge ed attuato, per l’effetto, quasi manu militari!

Era invece necessario, anzi indispensabile, stante ancora ad oggi la vigenza delle norme di legge più sopra richiamate, nominare ex novo la Commissione prevista e disciplinata dall’art. 2 della legge n.717/49; alla Commissione andavano posti, perlomeno, i seguenti quesiti:

– è opportuno procedere alla rimozione del monumento;

– se si, in quale sito pertinenziale della Residenza Comunale.

Il comportamento della Giunta Comunale, in spregio alla richiamata normativa di riferimento (forse, per mancata conoscenza?), è di certo illegittimo; occorrono quindi azioni di tutela amministrativa e legale, nelle sedi del caso, per fermare la “faciloneria” di un Organo (Giunta Comunale) perlomeno sprovveduto.

Il presente articolo è stato formato in piena scienza e coscienza; nulla di più e/o di diverso, almeno per il momento.


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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