Diffamazione a mezzo stampa, Consulta: niente carcere per i giornalisti

La Corte Costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l’altro, con l’articolo 21 della Costituzione e con l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le questioni sono tornate all’esame della Corte un anno dopo l’ordinanza numero 132 del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso atto del mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (numero 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa. È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa. Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità.

Quando ci fu il caso di Sallusti, il Senato si riunì a oltranza ma non si trovò un accordo nella maggioranza, e non per motivi politici. Non ci fu perché i politici godono a vedere i giornalisti in prigione. Perché sono i loro cani da guardia, non per motivi ad personam ovviamente.

Luciano Violante disse una cosa semplice, e cioè che per evitare tutte queste cause la prima cosa da fare è prevedere che tu che ti ritieni diffamato non puoi azionare nessuna causa se non hai mandato una smentita. In quel caso, se la smentita viene pubblicata senza commento, non è possibile azionare la causa e non si ha diritto ad alcun risarcimento. Ci sono persone che la smentita nemmeno la mandano. Senza utilizzare questo elemento, è evidente che ci sono persone che usano lo strumento della causa per diffamazione civile o penale per intimidirti.

Fonte AdnKronos


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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