ISOLA ECOLOGICA O DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI?

Nell’attesa che l’Amministrazione precisi e esibisca tutte le autorizzazioni che riguardano “l’isola ecologica privata su suolo pubblico” di Via Panzini, portiamo a conoscenza i cittadini di alcune norme di legge che riguardano i rifiuti.

“La gestione dei rifiuti rappresenta un’attività di pubblico interesse” (Art. 178 comma 1 – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) , rispetto alla quale i comportamenti degli individui non possono essere liberi, ma devono comunque sottostare ad obblighi e limiti imposti dal legislatore, al fine di assicurare la salute pubblica e la tutela dell’ambiente.

Il raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta condotto in condizioni diverse da quelle previste per il deposito temporaneo, si configura come stoccaggio ed è sottoposto a autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 D.lgs 22/97,  in quanto forma di gestione dei rifiuti.

La messa in riserva dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero ed il deposito preliminare prima dello smaltimento, richiedono la tenuta di registri di carico e scarico.

Sembrerebbe configurarsi quindi la gestione illecita ed il deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in oggetto.

Non si vede ciò che è stoccato all’interno di questo gabbiotto, né come sia gestito (sarebbe interessante), ma i miasmi dell’umido putrefatto  si sentono benissimo. Un’area incontrollata di rifiuti umidi può permettersi di essere svuotata oltre i limiti temporali consentiti, perché, come già detto, è incontrollata. Lì dentro possono fare ciò che vogliono, essendo chiusa ed avendo il benestare del Comune. Nella gestione “normale” i bidoni dell’umido di competenza, Hera o altri, in estate devono essere svuotati almeno due volte alla settimana, proprio per non arrecare pregiudizio ambientale (odori- sviluppo di batteri – e eccesso di percolato). Si pensi che nelle isole ecologiche ci sono anche i rilevatori batterici, quello per i topi ecc. proprio per tenere sotto controllo un area  sensibile come quella di stoccaggio rifiuti e questo nonostante sia autorizzata, gestita da autorità competenti, legittima ecc.ecc..

Anche il Comune per poter stoccare i rifiuti deve chiedere l’autorizzazione, non se la può dare da solo, perché non è di sua competenza.

Lo stoccaggio di rifiuti di un privato può aver luogo sempre e solo sulla sua area, che poi potrebbe anche essere ritenuta non idonea, non avere i requisiti ed essere respinta… ma la richiesta di stoccare su luogo pubblico da parte di un privato è inammissibile. Non può nemmeno farla il Comune, perché non può gestire i rifiuti responsabilizzandosi su quell’area per un privato. Quell’area di stoccaggio è un deposito di rifiuti incontrollato.

Decreto Ronchi: Art. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali) – “Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto…”

Ma allora, chi cosa e perché ha autorizzato quel gabbiotto ad uso privato su territorio pubblico? Speriamo che la risposta dell’Amministrazione si esaustiva e all’interno della legge, altrimenti sarebbe davvero una barzelletta….

La minoranza, farà qualche domanda all’Amministrazione?


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Il Direttore Giuseppe Bartolucci

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