A PROPOSITO DEL CENTRO CONGRESSI ATTO 1° : LA GENESI.

 

centro-congressi-bellariaHo assistito su questo giornale a polemiche sull’Accordo per la riqualificazione dell’area ex Parco Aquabell e l’acquisizione da parte del Comune di Bellaria Igea Marina dell’ immobile del Centro Congressi. Un accordo realizzato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche.

Non voglio fare il professorino, ma devo dire che ho letto le solite chiacchiere da bar, pensieri in libertà e vecchie modalità di far politica. Quindi mi ci sono voluto dedicare ed è ovvio che qualcuno potrebbe essere tediato dalle mie osservazioni e considerazioni, ma chiederei, come ho chiesto in altre occasioni, uno sforzo ai lettori e ad altri ben più interessati, per entrare nel merito di una questione che non è semplice come potrebbe apparire. Scorrendo le carte, mi sono trovato subito di fronte a un “depistaggio”.

Nella prima in delibera ci si riferisce ad un errato richiamo all’art. D.lgs n. 267/2000, un articolo che porta “Modifiche territoriali, fusioni ed istituzione di Comuni”, a quel punto mi sono chiesto: cosa c’ entra Aquabel con le fusioni? . Ho pensato fra me: un cattivo inizio che prelude già a funesti esiti per qualcuno (il privato?) Ma andiamo avanti. Dunque in data 5 luglio 2012, i legali rappresentanti delle società Acquabel e Centro Congressi, consegnano al Comune di Bellaria Igea Marina (prot. N. 17147 stessa data 5 luglio) una proposta irrevocabile di accordo procedurale (con tutte le conseguenze penalizzanti del caso come vedremo in seguito).

Conseguenze che verranno di seguito specificate, con riferimento alle, di seguito indicate, deliberazioni del Comune medesimo.
La prima è la n. 54 del 7/08/2012 (sono trascorsi solo due giorni dalla presentazione della proposta irrevocabile: che strana velocità!) portante “ Approvazione bozza accordo ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 15 della legge 241/1990 per la riqualificazione dell’area ex Parco Aquabell e l’acquisizione dell’immobile Centro Congressi”(ora finalmente e giustamente l’art. 15 del D.lgs n. 267 diviene art. 15 della legge 241/90). Era ora ma come vedremo l’errore verrà ripetuto ancora!

L’accordo sopra richiamato contiene, principalmente, le linee guida del procedimento da seguire; linee guida che sono complesse e con termini non indicati, in quanto non individuabili e solo aleatori (a quando la definitiva approvazione del PSC e del RUE?)
Si parla addirittura di valorizzazione del patrimonio immobiliare privato! Ma quale “valorizzazione”, quando il Centro Congressi viene ceduto gratuitamente al Comune?! Sulla “supposta” (oh Dio che termine ho usato) valorizzazione dell’area nel quartiere Cagnona, parlerò alla fine.

Ed ancora: il 4° comma del citato art. 11 della legge 241/90 prevede che: per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione recede unilateralmente dall’accordo.

La seconda delibera è la n. 52 del 8 agosto 2013 portante “Modifica bozza di accordo ai sensi art. 11 della legge 241/1990 e dell’art. 15 del D.Lgs n. 267/2000 per la riqualificazione dell’area ex Aquabel e acquisizione da parte del Comune dell’immobile Centro Congressi”. Viene richiamato ancora l’art. 15 D.Lgs n. 267/2000 ma è possibile?!!!!

Continua la “farsa” dell’utilità pubblica (assai certa) e dell’utilità del privato (incerta, anzi, assolutamente dubbia e probabilmente con clausole vessatorie). Così, sempre in termini di sprint ciclistico per veri velocisti del pedale, si addiviene alla sottoscrizione dell’atto in oggetto.

Segue un secondo articolo


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